PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della zona franca).

      1. Ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, è autorizzata l'istituzione di una zona franca nell'area portuale e retroportuale di Taranto, di seguito denominata «zona franca».
      2. Alla delimitazione territoriale della zona franca si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione della regione Puglia.

Art. 2.
(Società di gestione).

      1. L'attuazione e la gestione della zona franca sono affidate a una società mista a capitale pubblico-privato, promossa dalla regione Puglia, ferme restando le competenze che la normativa comunitaria e quella statale attribuiscono all'autorità doganale e ad altre autorità.
      2. Alla società di cui al comma 1 possono partecipare, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, enti locali, enti pubblici economici, imprese, istituti di credito e di assicurazione e singoli investitori.

Art. 3.
(Competenze della società di gestione).

      1. Spettano alla società di gestione di cui all'articolo 2 le seguenti competenze:

          a) la decisione autorizzatoria sulle richieste di insediamento e di realizzazione

 

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di immobili nella zona franca da parte di imprese e di società;

          b) l'assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria alle imprese e alle società autorizzate ai sensi della lettera a);

          c) la verifica della compatibilità delle lavorazioni industriali ammesse con le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia;

          d) la costituzione di società miste o la partecipazione a consorzi di imprese aventi il fine di incrementare lo sviluppo della zona franca;

          e) la stipula di convenzioni con imprese o con enti pubblici per prestazioni di servizi finalizzati;

          f) l'elaborazione dei dati sulla funzionalità e l'individuazione dei problemi ostativi allo sviluppo della zona franca;

          g) la funzione di controllo, congiuntamente con il personale dell'amministrazione finanziaria, ivi compresa l'applicazione dei programmi europei di informatizzazione e di uniformazione delle dogane, nonché la verifica dell'applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia.

      2. Costituiscono criteri preferenziali per gli insediamenti industriali di cui alla lettera c) del comma 1 l'impatto occupazionale, il valore economico, la modernità delle tecnologie e la tutela ambientale.

Art. 4.
(Agevolazioni e benefìci alle imprese).

      1. Le imprese nazionali, estere o miste operanti nella zona franca accedono ai benefìci, agli incentivi e alle agevolazioni previsti dalla legislazione nazionale vigente in favore delle aziende esportatrici e dell'imprenditoria giovanile e femminile.
      2. Per le merci immesse definitivamente nell'ambito doganale comunitario è consentito il differimento fino a sei mesi

 

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del pagamento dei diritti doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette.
      3. Per le imprese e le società operanti esclusivamente nella zona franca è applicata un'imposta forfetaria pari al 10 per cento del reddito complessivo.
      4. Gli utili di esercizio reinvestiti dalle imprese nella zona franca godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi, nazionali o locali, per un periodo di dieci anni.
      5. Nei limiti perimetrali della zona franca possono essere insediate strutture produttive o commerciali operanti in regime di temporanea importazione o in regime di non esenzione.

Art. 5.
(Regime di esenzione).

      1. Nell'area di cui all'articolo 1 si applica il regime di zona franca per quanto concerne:

          a) diritti di confine, dazi doganali, sovrimposte di confine, prelievi agricoli, restrizioni quantitative e qualitative o qualsiasi tassa o misura di effetto equivalente;

          b) imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive;

          c) imposta sul valore aggiunto, imposta di registro, imposta sull'incremento di valore degli immobili, imposte catastali, imposte ipotecarie, imposte di fabbricazione, imposte erariali di consumo.

      2. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la regione Puglia, sono emanate le norme regolamentari concernenti l'entità e la durata del regime di esenzione di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo.

 

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      3. Possono agire in regime di esenzione dai diritti di confine, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, le imprese di distribuzione e di commercializzazione localizzate nella zona franca, per merci e prodotti importati. Possono agire in regime di esenzione dalle imposte dirette e indirette, nonché dai diritti di confine, nel rispetto della normativa comunitaria vigente sul perfezionamento attivo, le imprese di trasformazione localizzate nella zona franca, per merci e prodotti importati.
      4. In deroga alla normativa comunitaria vigente in materia, le imprese di cui al comma 3 godono dell'esenzione dai diritti di confine per l'importazione di impianti, macchinari e attrezzature, fonti di energia e lubrificanti, purché destinati all'attività produttiva.
      5. La regione Puglia comunica annualmente agli uffici finanziari dello Stato operanti nel territorio regionale la lista delle imprese ammesse ad operare in regime di esenzione.

Art. 6.
(Tutela dell'ambiente).

      1. All'interno della zona franca non possono essere consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo lavorativo sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale e di salvaguardia del territorio. Non possono altresì essere costruiti fabbricati o strutture edilizie in contrasto con le medesime disposizioni.

Art. 7.
(Oneri di istituzione e di gestione della zona franca).

      1. Gli oneri per l'istituzione e per la gestione della zona franca sono posti a carico della regione Puglia.

 

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Art. 8.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.